Accesso civico ordinario
L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della trasparenza.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della trasparenza il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che conclude il procedimento di accesso civico entro i successivi 15 giorni (L. 241/1990, art. 2, c. 9-ter). A fronte dell’inerzia da parte del Responsabile della trasparenza o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni (D. Lgs. 104/2010, art. 116).
Accesso civico generalizzato
In seguito all’emanazione del D.Lgs n. 97/2016 è stata introdotta una nuova disciplina dell’accesso civico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti e senza necessità di motivazione.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
Limiti: i limiti dell’accesso sono disciplinati dall’art. 5 bis del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che individua una elencazione tassativa che permette di rifiutare l’accesso civico, nel caso in cui esso possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso civico può inoltre essere rifiutato per salvaguardare i seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Come presentare l’istanza: secondo quanto previsto dal nuovo art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005, deve essere firmata (digitalmente o in modo autografo) e deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Qualora la richiesta non venga firmata digitalmente, ma comunque trasmessa per via telematica, il richiedente dovrà allegare copia del documento di identità. La mancanza di firma o della copia del documento, in caso di firma autografa, comporta la nullità della richiesta.
A chi presentare l’istanza: la domanda di accesso civico va trasmessa all’Istituzione Biblioteca.
In alternativa, la richiesta può essere trasmessa al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora l’istanza sia relativa a dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Procedimento di accesso civico: il procedimento di accesso civico si articola attraverso le seguenti fasi:
- Attivazione: il procedimento si attiva il giorno in cui l’amministrazione riceve la richiesta di accesso. La stessa amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli eventuali controinteressati della richiesta ricevuta, mediante invio di copia con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
- Sospensione dei termini: i termini del procedimento si sospendono dalla comunicazione ai controinteressati e fino all’eventuale motivata opposizione degli stessi alla richiesta di accesso, che dovrà pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dall’amministrazione. (Art. 5, comma 5 D.Lgs n. 33/2013);
- Conclusione: il procedimento si conclude con atto espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. L’adozione dell’atto di conclusione, va comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento dell’istanza, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione del contro interessato, l’amministrazione trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.
Tutele: qualora l’amministrazione rifiuti, totalmente o parzialmente, l’accesso, oppure non rispetti il termine di trenta giorni per provvedere in merito alla domanda, il richiedente può presentare “domanda di riesame” al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro venti giorni. Se l’accesso civico è stato negato, o differito, per tutelare l’interesse privato alla “protezione dei dati personali, il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del responsabile anticorruzione rimane sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro la prima decisione dell’amministrazione di rifiuto e differimento e, in caso di domanda di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre rivolgersi al tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni.
Nel caso l’accesso civico sia esercitato nei confronti di regioni ed enti locali, il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, oppure, se tale organo non sia stato istituito, il richiedente può rivolgersi al difensore civico per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso al difensore civico deve essere notificato anche all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, comunica la decisione al richiedente e all’amministrazione. Se l’amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni, l’accesso è consentito.
Qualora l’accesso sia stato negato o differito per assicurare la “protezione dei dati personali”, anche il difensore civico provvederà solo dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncerà entro dieci giorni dalla richiesta in caso di rifiuto, totale o parziale, della richiesta di accesso, oppure nel caso non venga rispettato il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione che deciderà, con provvedimento motivato, entro venti giorni.
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e delegato all'esercizio delle funzioni in materia di accesso civico: dott. Franco Caridi, Segretario Generale del Comune di Arezzo.
Allegati:
Modulo di richiesta accesso civico ordinario
Modulo di richiesta accesso civico generalizzato