Deposito legale e Archivio della produzione editoriale regionale della Toscana
Normativa
La Biblioteca città di Arezzo è l'Istituto designato dalla Regione Toscana per il Deposito legale nella provincia di Arezzo. Per Deposito legale si intende l’obbligo, rivolto agli editori, produttori, o comunque ai soggetti responsabili di una pubblicazione, di depositarne un certo numero di copie nelle biblioteche e/o istituzioni designate, secondo determinate procedure, per finalità culturali.
La Legge che stabilisce l’oggetto e le finalità del deposito, le tipologie di documenti da depositare, i soggetti obbligati e gli istituti destinatari è la n. 106 del 15 aprile 2004 - "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturali destinati all'uso pubblico" (G.U. n. 98 del 27 aprile 2004).
Il Regolamento che stabilisce le specifiche procedure del deposito è il D.P.R. n 252 del 3 maggio 2006 - "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” (G.U. n. 191 dell'8 agosto 2006) - Entrato in vigore il 2 settembre 2006.
La normativa prevede un Archivio Nazionale (costituito dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e Biblioteca Nazionale Centrale di Roma), e un Archivio Regionale (costituito da una molteplicità di istituti depositari territoriali).
Soggetti obbligati (D.P.R. 252, art. 2; art. 6, comma 1)
I soggetti obbligati al Deposito legale, elencati all'articolo 3 della Legge 106, sono:
- l'editore, o comunque il responsabile della pubblicazione, persona fisica o giuridica (enti pubblici, istituti di ricerca, associazioni...);
- il tipografo, ove manchi l'editore;
- il produttore o il distributore di documenti non librari;
- il produttore di opere filmiche.
Archivio Regionale (Decreto dirigenziale n. 22954 del 9 dicembre 2021)
La Regione Toscana ha confermato l'organizzazione del proprio Archivio regionale di deposito in 10 istituti di livello provinciale e 3 istituti di livello regionale per particolari tipologie di documenti.
Deposito e modalità di consegna (D.P.R. 252, art. 6; art. 7)
L’obbligo del deposito legale viene assolto con la consegna di 2 copie per l’Archivio nazionale della produzione editoriale (collocato presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze) e di 1 copia per l’Archivio della produzione editoriale regionale (le biblioteche depositarie sono state individuate dal Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali del 28 dicembre 2007).
L’editore e gli altri soggetti obbligati inviano, con qualsiasi mezzo a loro scelta, i documenti destinati a costituire l’archivio della produzione editoriale regionale entro 60 giorni dalla loro prima distribuzione al pubblico accompagnandoli con un elenco in duplice copia che contiene le informazioni essenziali utili ad una loro agevole identificazione (autore, titolo, editore, anno di pubblicazione, ISSN/ISBN se presenti) anche utilizzando la modulistica predisposta allegata a questa pagina, il cui uso non è obbligatorio.
Per approfondimenti su cosa inviare e dove si veda l'apposita sezione del sito della Regione Toscana.
Esonero totale (D.P.R. 252, art. 8)
Per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al Deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa;
b) bozze di stampa;
c) registri e modulistica;
d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
e) mappe catastali;
f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio.
Per gli Archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale neppure le ristampe inalterate.
Esonero parziale (D.P.R. 252, art. 9)
Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'Archivio nazionale e una sola copia per l'Archivio regionale della produzione editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa.
Lo stesso può, altresì, presentare istanza al Ministero o alla regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
Attestazione di avvenuta consegna (D.P.R. 252, art. 7)
L’attestazione dell’avvenuta consegna è data dall’istituto depositario, che, controllato il plico dei documenti ricevuti, restituisce al depositante (anche via mail) una copia vidimata dell’elenco che li accompagna. In caso di contestazioni sul regolare invio dei documenti entro i termini e nei modi previsti dal regolamento, è necessario che il depositante sia in grado di attestare la spedizione.
Modulistica
Al fine di rendere omogenee le modalità del deposito legale, sono stati elaborati alcuni moduli che si consiglia di utilizzare per la consegna dei documenti. Tali moduli, in formato Excel, si differenziano a seconda della tipologia dei documenti inviati.
Mediateca
Pecci
Monografie
Periodici
Per ulteriori informazioni dettagliate si vedano:
Regione Toscana - Deposito legale
MIC - Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore - Deposito legale
Per informazioni sul deposito legale presso la Biblioteca di Arezzo e.boffa@bibliotecaarezzo.it